REGOLAMENTO INTERNO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

(Approvato nell'Assemblea del 04 marzo 2020)

Articolo 1

Obblighi di formazione professionale permanente

Tutti gli associati ordinari e fondatori di cui all'art. 6, lettere a) e b), dello Statuto dell'A.P.G. - Associazione Professionisti Grafologi hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale,curandone l'aggiornamento attraverso lo svolgimento della formazione professionale permanente. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale ed aggiornamento secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 2

Formazione professionale permanente

Con l'espressione "formazione professionale permanente" si intende ogni attività di aggiornamento (corsi, seminari, convegni, master, congressi, workshop, ecc.) tesa ad accrescere e approfondire le conoscenze e le competenze professionali, mediante la partecipazione a iniziative culturali in campo grafologico, in campi disciplinari affini e di interesse nel singolo ambito disciplinare di operatività del professionista (area della consulenza familiare, area della consulenza peritale, area della consulenza professionale, area della consulenza dell'età evolutiva).

Articolo 3

Durata e contenuto dell'obbligo

L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'associazione. L'anno formativo coincide con quello solare.

Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale. L'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo.

La formazione permanente è considerata assolta se nel triennio vengono conseguiti almeno 45 crediti, di cui almeno 15 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo, coincidente con l'anno solare.

Ogni socio può scegliere - in relazione alle proprie esigenze professionali - a quali eventi e attività formative partecipare, con la precisazione che - ai fini della formazione - solo gli eventi e le attività accreditate formalmente dall'Associazione verranno riconosciuti.

Ai fini del riconoscimento degli eventi/attività formativi, è fatto obbligo al socio di presentare apposita documentazione - predisposta dell'ente organizzatore dell'evento - dalla quale risulti la sua partecipazione all'evento, la relativa durata, nonché la materia trattata. Il Consiglio Direttivo, presa visione della documentazione che il socio è tenuto ad inviare, valuterà i crediti formativi secondo il sistema previsto dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento.

Articolo 4

Eventi formativi

Costituisce assolvimento della formazione professionale permanente, se comprovata per mezzo di certificati, attestazioni di frequenza o altri documenti equipollenti:

  • la partecipazione a corsi, seminari, convegni, master, workshop, congressi, giornate di studio, tavole rotonde ed eventi similari;
  • la partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
  • la pubblicazione di libri;
  • la pubblicazione di articoli e saggi nel settore grafologico su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale;
  • l'insegnamento delle materie grafologiche, nelle scuole riconosciute da A.P.G.;
  • la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dall'A.P.G.;
  • le altre attività che saranno definite dall'A.P.G..

La partecipazione svolta con modalità telematiche si considera regolarmente effettuata, nei limiti in cui sia documentata da adeguata attestazione.

La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione a ogni singolo evento formativo, con l'eccezione del Convegno Nazionale A.P.G. che fornisce 12 crediti formativi nonché:

  • delle attività di cui alla f), per le quali può essere attribuito - per ciascun singolo anno formativo - un massimo di n°3 crediti formativi;
  • delle attività di cui alle lett. b e d), per le quali, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesta, può essere attribuito per ciascun singolo anno formativo un numero massimo di n°5 crediti formativi;
  • delle attività di cui alle lett. c) ed e), per le quali, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesta, può essere attribuito per ciascun singolo anno formativo un numero massimo di n°7 crediti formativi.

La partecipazione agli eventi sopra specificati rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione permanente, a condizione che essi siano promossi od organizzati dall'A.P.G. o, se organizzati da associazioni e scuole che abbiano scopi statutari affini a quelli dell'A.P.G., sempre che sia stata preventivamente valutata e riconosciuta dal Consiglio Direttivo dell'A.P.G. la qualità dell'evento formativo e degli argomenti trattati.

L'A.P.G. entro il 30 novembre di ogni anno rende noto in via preventiva il calendario formativo per l'anno successivo e i crediti formativi riconosciuti per la partecipazione agli eventi dalla stessa organizzati; cura la pubblicazione nel suo sito Internet di tutti gli eventi formativi direttamente organizzati o altrimenti riconosciuti per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza a livello nazionale.

Articolo 5

Esoneri

Sono esonerati dagli obblighi formativi i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

Il Consiglio Direttivo dell'A.P.G., su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'associato dallo svolgimento dell'attività formativa nei casi di:

  • gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  • grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
  • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
  • altre ipotesi da valutare caso per caso.

L'esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

Ciascun socio tenuto all'obbligo formativo deve trasmettere alla sede dell'A.P.G., entro il 28 febbraio di ogni anno una sintetica relazione - corredata da idonea documentazione - che certifichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione nelle forme vigenti di legge.

Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Il socio moroso che abbia maturato un numero inferiore di 25 crediti nel triennio è sospeso dopo due richiami.

Articolo 7

Attività e controlli del Consiglio direttivo e della Commissione per la verifica degli standard qualitativi e di qualifica professionale

Il Consiglio Direttivo dell'A.P.G. promuove, indirizza e dà attuazione alle attività di formazione professionale permanente regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'A.P.G.. e dei crediti formativi da attribuire ad ogni singolo evento. In particolare, l'A.P.G., entro il 30 novembre di ogni anno, predispone un piano dell'offerta formativa da proporsi nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti a ciascun evento.

L'A.P.G. può realizzare il programma formativo anche in collaborazione con enti, istituzioni, scuole, associazioni o altri soggetti che abbiano scopi statutari affini a quelli dell'A.P.G..

Il Consiglio Direttivo dell'A.P.G., almeno tre volte l'anno, di concerto con la Commissione per la verifica degli standard qualitativi e di qualifica professionale, verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4. Ai fini della verifica, entrambi gli organi, di concerto, devono svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo possono chiedere al socio e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio della Commissione, non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

Articolo 8

Norme di attuazione

Il Consiglio Direttivo dell'A.P.G. si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dal 05 marzo 2020.

Il primo periodo di valutazione della formazione permanente decorre dal 10 gennaio 2021.

Tutti i crediti previsti e maturati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano validi.