CODICE DEONTOLOGICO

(Approvato nell'Assemblea del 04 marzo 2020)

I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Tutti gli iscritti all'A.P.G. - Associazione Professionisti Grafologi (d'ora in poi A.P.G.), indipendentemente dal settore in cui operano, sono tenuti alla conoscenza e applicazione delle regole del presente codice deontologico.

L'ignoranza delle medesime non può costituire giustificazione in caso di non ottemperanza delle stesse.

Art. 2

Gli organi competenti dell'A.P.G. verificheranno l'osservanza di quanto prescritto nel presente Codice deontologico. Azioni ed omissioni contrarie al decoro, alla dignità, alla probità ed al corretto esercizio della professione nonché al rispetto dei rapporti con i Colleghi, con i clienti, con la società e l'Associazione stessa verranno sanzionate dal Collegio dei Probiviri. Lo stesso si farà carico di segnalare alle autorità competenti eventuali inosservanze al codice deontologico che abbiano rilevanza in sede penale.

Art. 3

Il grafologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro conseguenze. In ogni ambito applicativo della grafologia è tenuto ad utilizzare le sue competenze con diligenza e professionalità, salvaguardando l'indipendenza, l'onestà ed il senso di umanità; non può essere influenzato da pregiudizi relativi al genere, alle preferenze sessuali, alla razza, all'ideologia, alla classe sociale ed alla religione.

Art. 4

Il grafologo, nel suo procedere professionale, è tenuto ad usare tatto e discrezione, adottando un linguaggio chiaro, prudente e privo d'ambiguità, rifiutando consulenze di compiacenza.

È tenuto ad utilizzare solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e ad impiegare metodologie delle quali è in grado di indicare i riferimenti teorici. Nel caso in cui gli siano affidati incarichi che esulino dalla sua diretta competenza, è tenuto ad avvalersi dell'ausilio di professionisti esperti in tali materie, rinviando ad altro specialista i committenti che richiedano competenze di cui non sia in possesso.

Art. 5

Il grafologo è tenuto a curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

Il grafologo realizza la propria formazione permanente secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento e dalla legge.

Art. 6

Il grafologo è responsabile della corretta applicazione dei principi della propria disciplina, dei risultati e delle valutazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita in piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.

Art. 7

Il grafologo valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità dei parametri su cui basa le conclusioni raggiunte e deve dichiarare esplicitamente i limiti dei risultati, qualora gli elementi fornitigli per il suo lavoro non consentano oggettive certezze.

Art. 8

Il grafologo è tenuto al segreto professionale - esteso anche a coloro che a qualunque titolo, operano per suo conto -, al rispetto della legge sulla privacy, alla riservatezza nei confronti di coloro che si avvalgono del suo operato, non rivelando a terzi, al di fuori dei casi prescritti dalla legge, le informazioni di quanto emerso dalla sua attività, se non con il consenso scritto della persona, della società o dell'ente che ha richiesto l'intervento, in quanto titolari del diritto a richiedere l'intervento del grafologo. Sono esclusi da tali fattispecie i media il cui rapporto è disciplinato dagli art. 18 - 19.

Art. 9

Il grafologo nella sua attività di docenza e di formazione stimola negli allievi l'interesse per i principi deontologici, ispirandosi ad essi nella propria condotta professionale.

II - RAPPORTI CON LA COMMITTENZA

Art. 10

Il grafologo adotta condotte deontologicamente corrette improntate all'onestà intellettuale, morale e professionale e non utilizza i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 11

Nel caso l'incarico comporti l'analisi della grafia di un terzo, esso deve essere espletato con l'autorizzazione diretta o indiretta dell'autore della grafia, fornita dall'interessato.

Se il terzo è minore, occorre che il conferente l'incarico rivesta uno dei ruoli istituzionali previsti dalla legge. Tali vincoli possono essere superati qualora ricorrano presupposti di segretezza connessi all'instaurazione di un procedimento giudiziario.

Art. 12

Il grafologo che opera in contesti di selezione, valutazione e orientamento del personale è tenuto al rispetto dei criteri dell'ambito di specifica competenza, astenendosi da interventi che siano contrari a tali principi.

L'analisi deve essere fornita su espressa richiesta scritta dell'azienda e deve limitarsi esclusivamente agli aspetti inerenti all'incarico lavorativo previsto.

Art. 13

Prima di assumere l'incarico, il grafologo è tenuto a chiarire con la parte richiedente la natura, le finalità e i limiti del suo intervento in modo che l'avente diritto possa esprimere un consenso informato. Il grafologo è tenuto a restituire senza ritardo al suo committente la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, quando questi ne faccia richiesta compatibilmente con i doveri connessi all'espletamento del proprio incarico.

III - RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 14

I rapporti tra grafologi si ispirano al principio del rispetto reciproco e della lealtà.

Art. 15

Il grafologo deve astenersi dal denigrare i colleghi, in qualsiasi forma, in relazione alla loro formazione e competenza professionale nonché al loro decoro e alla loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che i giudizi negativi o lesivi espressi siano volti a proprio vantaggio o siano perpetrati mediante canali ad ampia diffusione, quali ad es. social network.

Qualora il grafologo ravvisi casi di scorretta condotta etica e/o professionale che possano tradursi in danno per gli utenti, per il decoro della professione, per il grafologo stesso, per l'Associazione o per la disciplina grafologica, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, allegando altresì la documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato.

IV - RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

Art. 16

Il grafologo nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Art. 17

Il grafologo in tutte le forme di promozione della propria attività professionale - compreso il sito web professionale - deve attenersi a criteri di trasparenza e veridicità, evitando titoli non pertinenti e/o ambigui, nel rispetto del decoro professionale, nella tutela dell'immagine della professione, nell'osservanza dei principi e delle norme associative stabilite dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dal presente Codice Deontologico nonché dalla normativa vigente in materia di pubblicità.

Non deve avvalersi ai fini promozionali della propria attività professionale in nessuna forma - biglietti da visita, carta intestata, sito web professionale, profilo su social network e altro materiale pubblicitario - dei titoli relativi alle cariche ricoperte all'interno dell'Associazione; detti titoli possono essere utilizzati unicamente qualora si rendano necessari ai fini di una corretta e completa presentazione del grafologo in quanto autore di una pubblicazione o relatore nell'ambito di eventi o iniziative organizzati dall'Associazione o da terzi, qualora ciò sia utile ad avvalorare la credibilità e la rilevanza della pubblicazione/evento.

Nelle sue comunicazioni il grafologo può utilizzare il titolo accademico di professore solo nel caso in cui sia docente universitario, specificandone la qualifica, la materia d'insegnamento e la facoltà.

V - RAPPORTI CON I MEDIA

Art. 18

Il grafologo deve usare la massima cautela, in ossequio all'obbligo di riservatezza cui è tenuto nei confronti dell'autore della scrittura e del rispetto delle disposizioni del presente codice, in particolar modo nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di informazione e diffusione.

Sarà sua cura specificare le modalità adottate ed i limiti dell'intervento in modo da favorire e promuovere un approccio corretto alla disciplina.

La presenza del grafologo sui social network e la partecipazione a discussioni relative ad argomenti riguardanti l'associazione o la disciplina grafologica deve essere attentamente valutata dal grafologo stesso e condotta secondo principi etici, evitando riferimenti, giudizi o commenti che possano ledere la privacy, l'immagine dell'associazione e il decoro e la professionalità dei colleghi o discreditare la grafologia.

Art. 19

In caso di richieste di intervento relative a personaggi pubblici viventi, il grafologo è tenuto ad usare discrezione e misura nel rispetto della personalità dell'esaminato, escludendo termini o considerazioni che ne possano ledere l'immagine e la dignità.

Le indicazioni principali sono quelle di:

  • specificare nelle premesse che si tratta di un'analisi limitata in quanto pubblica;
  • per gli articoli o per la partecipazione ad eventi che prevedano la messa in onda, valutare la possibilità di chiedere un parere preventivo al Consiglio Direttivo inviando l'abstract o i riferimenti della trasmissione e dell'argomento che verrà trattato.

Un comportamento prudenziale va comunque tenuto anche nel caso di interventi relativi a personaggi famosi defunti.

VI - RAPPORTI CON L'A.P.G. - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI GRAFOLOGI

Art. 20

Il grafologo è tenuto a collaborare con gli organi dell'A.P.G., qualora questi ne facciano richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali.

Art. 21

In caso di procedimento disciplinare l'associato potrà fornire al Consiglio Direttivo entro il termine di 30 giorni osservazioni e difese agli addebiti contestati inviando le proprie controdeduzioni scritte. In ogni caso, il Consiglio Direttivo se lo riterrà opportuno potrà convocare l'interessato con le modalità del presente Codice Deontologico.

VII - NORME DI ATTUAZIONE

Art. 22

Il presente Codice deontologico entra in vigore dal 05/03/2020 e potrà essere modificato qualora le circostanze lo rendano necessario. Le modifiche saranno proposte dal Consiglio Direttivo; compete all'Assemblea la loro approvazione a maggioranza semplice. Le modifiche verranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito.

Art. 23

Il mancato rispetto delle presenti norme è oggetto della valutazione dell'Assemblea degli associati che potrà applicare, in relazione alla gravità della violazione accertata, le seguenti sanzioni:

  • Richiamo scritto, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale, con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni; di esso non viene data pubblicità;
  • Censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio Direttivo A.P.G., a seconda della gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto su pubblicazioni del settore specifico o su mezzi a più ampia diffusione;
  • Sospensione dall'attività associativa e dalle cariche ivi ricoperte, per un periodo non superiore ad un anno durante il quale l'associato riceverà le comunicazioni consuete indirizzate agli associati;
  • Espulsione dall'Associazione, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o il decoro della categoria professionale, dell'Associazione o della disciplina grafologica, e comporta la perdita dei diritti di associato e la conseguente decadenza da ogni incarico eventualmente ricoperto nell'Associazione;

In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, potrà essere applicata all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 24

La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

Il grafologo può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità dei colleghi nonché della categoria e dell'Associazione stessa, violino le norme del presente Codice Deontologico o siano contrari ai principi etici.

VIII - ITER DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 25

Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi del rispetto del presente codice. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di prendere in considerazione notizie provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'archiviazione immediata allorquando:

a) i fatti palesemente non sussistano;

b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;

c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico.

Il Consiglio Direttivo, che delibera di aprire il procedimento disciplinare, notifica tale decisione all'interessato entro 30 gg., a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Nel caso di mancato recapito della raccomandata, la comunicazione si dà per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito della stessa presso l'ufficio postale.

L'interessato entro 30 gg. dal ricevimento della notifica può inoltrare al Consiglio Direttivo osservazioni, motivazioni e documenti a sua discolpa; può inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio Direttivo, dopo aver aperto il procedimento disciplinare, può disporre la sospensione cautelare del socio per il periodo necessario all'espletamento dell'iter del procedimento disciplinare.

Art. 27

L'istruzione del procedimento disciplinare viene espletata dal Consiglio Direttivo mediante l'acquisizione dei documenti necessari e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto della legge.

Qualora il Consiglio Direttivo accolga la richiesta di colloquio da parte dell'incolpato, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a convocarlo per l'audizione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L'audizione potrà essere effettuata anche dal solo Presidente del Consiglio Direttivo, che ne redigerà verbale, presso la sede dell'A.P.G. Ogni eventuale spesa connessa alla realizzazione dell'audizione sarà posta a carico del richiedente.

Art. 28

Un componente del Consiglio Direttivo ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:

a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;

b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, o se abbia intrattenuto anche in passato rapporti professionali con l'incolpato o con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;

c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;

d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;

e) se ha dato consigli o pareri, anche informali, all'incolpato o alla parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare sui problemi oggetto di giudizio;

f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

L'astensione e la ricusazione con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate devono essere proposte all'Assemblea dei soci con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della prima seduta utile. Sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di ricusazione decide l'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. La dichiarazione di astensione e la domanda di ricusazione sospendono i termini procedurali fino alla comunicazione della decisione dell'Assemblea dei soci. Il componente o i componenti astenuti o ricusati non vengono sostituiti.

In assenza di un componente per astensione e/o ricusazione a decidere resta lo stesso Consiglio Direttivo in assenza del componente interessato.

Art. 29

Conclusa la fase istruttoria ed esaminato il caso, il Consiglio Direttivo inoltra per iscritto al Presidente dell'A.P.G. la decisione motivata relativa alle sanzioni da comminare da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

La decisione viene comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'interessato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il procedimento disciplinare deve essere possibilmente concluso entro sei mesi dall'apertura dello stesso.

IX - PUBBLICITÀ DELLE DECISIONI

Art. 30

I provvedimenti di sospensione ed espulsione dall'Associazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono comunicati alla sede dell'A.P.G.; l'espulsione viene resa pubblica mediante gli organi di comunicazione dell'A.P.G. e, nel caso in cui il socio sanzionato svolga attività in ambito peritale, il provvedimento viene comunicato al Tribunale della provincia di residenza.

X - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Art. 31

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dal compimento dell'evento che ha attivato il procedimento disciplinare.